Come noto, il 3° comma dell’art. 195 c.p.c., come riformato dalla L.69/2009 stabilisce che la relazione deve essere trasmessa dal consulentealle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resaall’udienza di cui all’art. 193.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le partidevono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazionee il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulentedeve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti euna sintetica valutazione sulle stesse.
Viene allora da chiedersi se ai termini in questione vada riconosciutanatura sostanziale ovvero processuale e, conseguentemente, nel secondocaso, possano ritenersi assoggettati alla sospensione nel periodo feriale,poiché diversamente, dovrebbe ritenersi che di eventuali operazioniperitali dovrebbe essere consentito lo svolgimento anche nel periododi sospensione feriale dei termini processuali, pur in totale difetto diqualsiasi elemento a sostegno di una tale ricostruzione.
Al quesito va attribuita una risposta in termini positivi alla luce dei seguentielementi:
- La collocazione della norma che prevede i termini in questionetalchè la riforma l.69/2009 alla richiamata disposizione del codice diprocedura civile è stata introdotta con il precipuo e dichiarato fine diapportare modifiche al codice di procedura civile, e si trova all’interno diun testo di legge rivolto espressamente al perseguimento di tale obiettivo;
- L’elemento logico-sistematico, in quanto la previsione di essi miraa garantire l’attuazione ed il rispetto del contraddittorio processuale delleparti, diretta espressione del più generale quanto fondamentale principiodel diritto alla difesa, riconosciuto a tutti i soggetti dall’art. 24 Cost., inqualsiasi stato e grado di un processo (ed è indubitabile che quellorelativo allo svolgimento di una CTU sia uno “stato” di un determinatoprocedimento);
- L’elemento della argomentazione c/d a contrario, dal momento chela previsione di una simile innovazione, con l’introduzione, a carico delleparti processuali e dell’Ausiliario (che parte non è) ma anche del giudicedi merito, di precisi termini (rispettivamente, da rispettare per quanto dipropria competenza per i primi, e da concedere per quest’ultimo), se nonespressamente rivolta all’attuazione del contraddittorio delle parti suquestioni a carattere tecnico e, conseguentemente, al fine di consentireloro la difesa (tecnica, appunto, su tali tematiche) risulterebbe privadi qualsivoglia giustificazione e sostanzialmente inutile, il che non èaffatto, a maggiore ragione in considerazione del potere di direzione delprocedimento che l’ordinamento assegna e riconosce al giudice, il cuiesercizio è finalizzato a consentire alle parti di esercitare, all’interno delprocesso e nel rispetto delle regole di esso, i loro diritti in modo pienoil seprio 3-20209il seprio 3-20208CTU CTUe compiuto (come del resto accade anche con altre previsioni all’internodel medesimo codice, quale quella contenuta nel novellato art. 101, 2°comma c.p.c., anch’esso modificato, guardacaso, dalla L. 69/09);
- L’elemento emergente dal formante giurisprudenziale, in quantola S.C., in tema di consulenza tecnica di ufficio, ha riconosciuto che,a seguito della modifica dell’art. 195 c.p.c. ad opera della l. 18 giugno2009 n. 69, il CTU è obbligato a fornire ai consulenti di parte una «bozza»della propria relazione, essendo tale attività finalizzata a consentire alleparti l’esercizio del diritto di difesa, come del resto confermato dal fattoche, nel sistema precedente tale modifica,le parti potevano legittimamente formularecritiche solo dopo il deposito della relazioneda parte del consulente tecnico d’ufficio. Aseguito della predetta riforma, invece, tutte leeventuali critiche e censure vanno formulateprima che tale deposito avvenga, il che attestala indubbia natura processuale dei terminiche a tal fine la legge preveda che il giudiceconceda all’ausiliario ed alle parti, in quanto èa tutti tali soggetti, dal Legislatore, affidato ilcompito di contribuire, ciascuno per quanto disua specifica competenza, alla instaurazionee rispetto del contraddittorio processuale,con le prevedibili conseguenze in terminidi inutilità degli eventuali provvedimenti,finanche della sentenza conclusiva, se assuntiin violazione del contraddittorio; la definitivaconferma del fatto che è solo nel corso delleoperazioni peritali, del loro svolgimento, che il Legislatore ha previsto siaassicurato e garantito il rispetto del contraddittorio processuale nella fasedi formazione della consulenza tecnica d’ufficio e, conseguentemente, delvalido esercizio del diritto alla difesa (tecnica) delle parti in tale delicatafase procedimentale, trova indiretta conferma nell’orientamento dellaS.C.. secondo cui le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficionon possono essere formulate in comparsa conclusionale – e, pertanto,se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice – perché in tal modoesse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale3;dunque, è il secondo termine previsto dall’art. 195, 3° comma c.p.c., comeriformato ex lege 69/09 che individua ed al tempo stesso circoscrive, perle parti, l’ambito di esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorioprocessuale tra le stesse nella delicata fase della formazione dellaconsulenza tecnica d’ufficio, siccome espressamente (e viene da direanche esclusivamente) previsto dal Legislatore a tal fine;
- L’ulteriore elemento emergente dal formante dottrinale, ove siè rilevato come, con il sistema introdotto dalle modifiche apportate,ex l. 69/09, all’art. 195, 3° comma c.p.c., ilLegislatore mira a conseguire un duplicerisultato, rappresentato, da un lato, da unconsistente risparmio sulle attività processuali(e quindi, su tempi e costi del processo civile) e,dall’altro, per attuare e garantire il rispetto deldiritto, in favore delle parti, al contraddittorioprocessuale sull’attività – ed i risultati dellastessa, in termini di contenuto – espletata insede di CTU; inoltre, si è osservato che risulta ditutta evidenza il fatto la concessione dei terminiprevisti dal riformato art. 195 c.p.c. si rivelafinalizzata a consentire alle parti, attraversoi propri consulenti nominati, il compiutoesercizio del contraddittorio sulle risultanzeperitali e pertanto la mancata concessione deltermine per formulare osservazioni dovrebbeintegrare una ipotesi di nullità o inutilizzabilitàdella stessa relazione di consulenza tecnica; aciò si aggiunga, come si è parimenti osservato, che il mancato svolgimentodi tale attività da parte del C.T.U. in contraddittorio con i consulenti diparte dovrebbe giustificare la eventuale richiesta delle parti perché sianodisposte a cura dell’esperto ulteriori indagini suppletive o comunque dichiamare lo stesso a chiarimenti; deve condividersi, allora, l’opinionesecondo cui l’intervento posto in essere dal Legislatore con la L. 69/09 alladisciplina del comma III dell’art 195 c.p.c. persegue l’obiettivo di valorizzare,in modo indubbiamente significativo, ruolo e funzione dei consulenti diil seprio 3-202011il seprio 3-202010CTU CTUparte, dal momento che la loro formazione della prova scientifica potràtrasformarsi da occasionale o eventuale a fisiologica nella formazione deicomplessivi risultati posti a disposizione del giudice, con la conseguenzache la dialettica fra l’esperto nominato (C.T.U.) e i consulenti di parte puòconsentire al giudice maggiori possibilità di verifica e di controllo deirisultati forniti dall’esperto sia sotto il profilo della coerenza logica dellacomplessiva elaborazione sia della affidabilità delle informazioni sottoil profilo tecnico scientifico. Il che dimostra, allora, come la tutela deldiritto alla difesa delle parti, nel corso delle operazioni peritali, sia statadal Legislatore sostanzialmente attribuita, in via esclusiva o quasi, aiconsulenti tecnici di parte che, in tale delicata fase processuale, tante volteidonea a spiegare efficacia se non decisiva, quantomeno determinantesulle sorti del processo, in non poche tipologie di controversie, che sirivelano investiti di un compito e di un ruolo pari, se non anche prevalente,rispetto a quello del difensore; infine, secondo altra opinione, la naturaprocessuale dei termini predetti emerge in considerazione del fatto chesi tratta di termini per il compimento di atti del processo, che il giudicefissa ai sensi dell’art. 152, 1°comma c.p.c., anche perché gli stessi – cheindubbiamente sanciscono a carico delle parti preclusioni e decadenze –sono, per il medesimo autore, in quanto rientranti nel regime di preclusioniprevisto dal rito ordinario riformato, sono dettate non solo a tutela degliinteressi delle parti, ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celereandamento del processo.
- Peraltro a conferma di quanto sostenuto da coloro che affermanol’applicabilità della sospensione del c.d. feriato alla consulenza tecnica èintervenuta la Cassazione civile, con l’Ordinanza Pres. Frasca – Rel. Olivieridel 13.07.2018 n.18552 dove gli ermellini hanno affermato in principio cheatteso che lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica da partedegli ausiliari d’ufficio e di parte inerisce ad attività processuale, non èdubbio che il giudice, allorquando fissa i termini di cui all’art. 195 c.p.c.,se il processo è soggetto alla sospensione feriale, non può fissare terminiche ricadano durante tale periodo a meno che le parti non rinuncino adavvalersi della sospensione. Se fissa quei termini in modo che le attivitàconnesse allo svolgimento della consulenza posano svolgersi nel periodoferiale, il giudice adotta un provvedimento che, in quanto in violazione dellasospensione, risulta affetto da nullità. Se il provvedimento viene adottatoin udienza tale nullità dev’essere eccepita dalla parte che era presentein udienza o doveva esservi presente e, dunque, la difesa del omissisavrebbe dovuto dolersi della nullità hic et hinde, cioè in udienza, attesoche quella sede rappresentava, a norma dell’art. 157 c.p.c., comma 2, laprima difesa possibile di fronte alla notizia dell’atto del giudice nullo. Lamancata indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa fosse statoeffettivamente arrecato, la partecipazione alle operazioni di consulenzae la successiva critica alla perizia tecnica, anche con richiesta di rinnovodella medesima comportano la sanatoria all’attività processuale nulla.Nell’argomentare il proprio dictum, gli ermellini hanno rappresentatoquindi che le operazioni peritali ineriscono ad attività processuale e,pertanto, se il processo è soggetto alla sospensione feriale, il Giudicenel fissare i termini ex art. 195 c.p.c., non può non può farli ricadere nelperiodo di sospensione, salvo che le parti rinuncino ad avvalersi dellasospensione. Non può che concludersi, allora, per il riconoscimentodella natura indiscutibilmente processuale dei termini in questione, conconseguente loro sospensione nel periodo 1° agosto – 31 agosto, con tuttele relative conseguenze.