Come noto, il 3ยฐ comma dell’art. 195 c.p.c., come riformato dalla L.69/2009 stabilisce che la relazione deve essere trasmessa dal consulentealle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resaall’udienza di cui all’art. 193.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le partidevono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazionee il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulentedeve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti euna sintetica valutazione sulle stesse.
Viene allora da chiedersi se ai termini in questione vada riconosciutanatura sostanziale ovvero processuale e, conseguentemente, nel secondocaso, possano ritenersi assoggettati alla sospensione nel periodo feriale,poichรฉ diversamente, dovrebbe ritenersi che di eventuali operazioniperitali dovrebbe essere consentito lo svolgimento anche nel periododi sospensione feriale dei termini processuali, pur in totale difetto diqualsiasi elemento a sostegno di una tale ricostruzione.
Al quesito va attribuita una risposta in termini positivi alla luce dei seguentielementi:
- La collocazione della norma che prevede i termini in questionetalchรจ la riforma l.69/2009 alla richiamata disposizione del codice diprocedura civile รจ stata introdotta con il precipuo e dichiarato fine diapportare modifiche al codice di procedura civile, e si trova allโinterno diun testo di legge rivolto espressamente al perseguimento di tale obiettivo;
- Lโelemento logico-sistematico, in quanto la previsione di essi miraa garantire lโattuazione ed il rispetto del contraddittorio processuale delleparti, diretta espressione del piรน generale quanto fondamentale principiodel diritto alla difesa, riconosciuto a tutti i soggetti dallโart. 24 Cost., inqualsiasi stato e grado di un processo (ed รจ indubitabile che quellorelativo allo svolgimento di una CTU sia uno โstatoโ di un determinatoprocedimento);
- Lโelemento della argomentazione c/d a contrario, dal momento chela previsione di una simile innovazione, con lโintroduzione, a carico delleparti processuali e dellโAusiliario (che parte non รจ) ma anche del giudicedi merito, di precisi termini (rispettivamente, da rispettare per quanto dipropria competenza per i primi, e da concedere per questโultimo), se nonespressamente rivolta allโattuazione del contraddittorio delle parti suquestioni a carattere tecnico e, conseguentemente, al fine di consentireloro la difesa (tecnica, appunto, su tali tematiche) risulterebbe privadi qualsivoglia giustificazione e sostanzialmente inutile, il che non รจaffatto, a maggiore ragione in considerazione del potere di direzione delprocedimento che lโordinamento assegna e riconosce al giudice, il cuiesercizio รจ finalizzato a consentire alle parti di esercitare, allโinterno delprocesso e nel rispetto delle regole di esso, i loro diritti in modo pienoil seprio 3-20209il seprio 3-20208CTU CTUe compiuto (come del resto accade anche con altre previsioni allโinternodel medesimo codice, quale quella contenuta nel novellato art. 101, 2ยฐcomma c.p.c., anchโesso modificato, guardacaso, dalla L. 69/09);
- Lโelemento emergente dal formante giurisprudenziale, in quantola S.C., in tema di consulenza tecnica di ufficio, ha riconosciuto che,a seguito della modifica dellโart. 195 c.p.c. ad opera della l. 18 giugno2009 n. 69, il CTU รจ obbligato a fornire ai consulenti di parte una ยซbozzaยปdella propria relazione, essendo tale attivitร finalizzata a consentire alleparti lโesercizio del diritto di difesa, come del resto confermato dal fattoche, nel sistema precedente tale modifica,le parti potevano legittimamente formularecritiche solo dopo il deposito della relazioneda parte del consulente tecnico dโufficio. Aseguito della predetta riforma, invece, tutte leeventuali critiche e censure vanno formulateprima che tale deposito avvenga, il che attestala indubbia natura processuale dei terminiche a tal fine la legge preveda che il giudiceconceda allโausiliario ed alle parti, in quanto รจa tutti tali soggetti, dal Legislatore, affidato ilcompito di contribuire, ciascuno per quanto disua specifica competenza, alla instaurazionee rispetto del contraddittorio processuale,con le prevedibili conseguenze in terminidi inutilitร degli eventuali provvedimenti,finanche della sentenza conclusiva, se assuntiin violazione del contraddittorio; la definitivaconferma del fatto che รจ solo nel corso delleoperazioni peritali, del loro svolgimento, che il Legislatore ha previsto siaassicurato e garantito il rispetto del contraddittorio processuale nella fasedi formazione della consulenza tecnica dโufficio e, conseguentemente, delvalido esercizio del diritto alla difesa (tecnica) delle parti in tale delicatafase procedimentale, trova indiretta conferma nellโorientamento dellaS.C.. secondo cui le osservazioni critiche alla consulenza tecnica dโufficionon possono essere formulate in comparsa conclusionale – e, pertanto,se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice – perchรฉ in tal modoesse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale3;dunque, รจ il secondo termine previsto dallโart. 195, 3ยฐ comma c.p.c., comeriformato ex lege 69/09 che individua ed al tempo stesso circoscrive, perle parti, lโambito di esercizio del diritto alla difesa e del contraddittorioprocessuale tra le stesse nella delicata fase della formazione dellaconsulenza tecnica dโufficio, siccome espressamente (e viene da direanche esclusivamente) previsto dal Legislatore a tal fine;
- Lโulteriore elemento emergente dal formante dottrinale, ove siรจ rilevato come, con il sistema introdotto dalle modifiche apportate,ex l. 69/09, allโart. 195, 3ยฐ comma c.p.c., ilLegislatore mira a conseguire un duplicerisultato, rappresentato, da un lato, da unconsistente risparmio sulle attivitร processuali(e quindi, su tempi e costi del processo civile) e,dallโaltro, per attuare e garantire il rispetto deldiritto, in favore delle parti, al contraddittorioprocessuale sullโattivitร โ ed i risultati dellastessa, in termini di contenuto โ espletata insede di CTU; inoltre, si รจ osservato che risulta ditutta evidenza il fatto la concessione dei terminiprevisti dal riformato art. 195 c.p.c. si rivelafinalizzata a consentire alle parti, attraversoi propri consulenti nominati, il compiutoesercizio del contraddittorio sulle risultanzeperitali e pertanto la mancata concessione deltermine per formulare osservazioni dovrebbeintegrare una ipotesi di nullitร o inutilizzabilitร della stessa relazione di consulenza tecnica; aciรฒ si aggiunga, come si รจ parimenti osservato, che il mancato svolgimentodi tale attivitร da parte del C.T.U. in contraddittorio con i consulenti diparte dovrebbe giustificare la eventuale richiesta delle parti perchรฉ sianodisposte a cura dellโesperto ulteriori indagini suppletive o comunque dichiamare lo stesso a chiarimenti; deve condividersi, allora, lโopinionesecondo cui lโintervento posto in essere dal Legislatore con la L. 69/09 alladisciplina del comma III dellโart 195 c.p.c. persegue lโobiettivo di valorizzare,in modo indubbiamente significativo, ruolo e funzione dei consulenti diil seprio 3-202011il seprio 3-202010CTU CTUparte, dal momento che la loro formazione della prova scientifica potrร trasformarsi da occasionale o eventuale a fisiologica nella formazione deicomplessivi risultati posti a disposizione del giudice, con la conseguenzache la dialettica fra lโesperto nominato (C.T.U.) e i consulenti di parte puรฒconsentire al giudice maggiori possibilitร di verifica e di controllo deirisultati forniti dallโesperto sia sotto il profilo della coerenza logica dellacomplessiva elaborazione sia della affidabilitร delle informazioni sottoil profilo tecnico scientifico. Il che dimostra, allora, come la tutela deldiritto alla difesa delle parti, nel corso delle operazioni peritali, sia statadal Legislatore sostanzialmente attribuita, in via esclusiva o quasi, aiconsulenti tecnici di parte che, in tale delicata fase processuale, tante voltehttps://www.paolofrediani.it/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgea a spiegare efficacia se non decisiva, quantomeno determinantesulle sorti del processo, in non poche tipologie di controversie, che sirivelano investiti di un compito e di un ruolo pari, se non anche prevalente,rispetto a quello del difensore; infine, secondo altra opinione, la naturaprocessuale dei termini predetti emerge in considerazione del fatto chesi tratta di termini per il compimento di atti del processo, che il giudicefissa ai sensi dellโart. 152, 1ยฐcomma c.p.c., anche perchรฉ gli stessi โ cheindubbiamente sanciscono a carico delle parti preclusioni e decadenze โsono, per il medesimo autore, in quanto rientranti nel regime di preclusioniprevisto dal rito ordinario riformato, sono dettate non solo a tutela degliinteressi delle parti, ma anche dellโinteresse pubblico al corretto e celereandamento del processo.
- Peraltro a conferma di quanto sostenuto da coloro che affermanolโapplicabilitร della sospensione del c.d. feriato alla consulenza tecnica รจintervenuta la Cassazione civile, con lโOrdinanza Pres. Frasca โ Rel. Olivieridel 13.07.2018 n.18552 dove gli ermellini hanno affermato in principio cheatteso che lo svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica da partedegli ausiliari dโufficio e di parte inerisce ad attivitร processuale, non รจdubbio che il giudice, allorquando fissa i termini di cui allโart. 195 c.p.c.,se il processo รจ soggetto alla sospensione feriale, non puรฒ fissare terminiche ricadano durante tale periodo a meno che le parti non rinuncino adavvalersi della sospensione. Se fissa quei termini in modo che le attivitร connesse allo svolgimento della consulenza posano svolgersi nel periodoferiale, il giudice adotta un provvedimento che, in quanto in violazione dellasospensione, risulta affetto da nullitร . Se il provvedimento viene adottatoin udienza tale nullitร devโessere eccepita dalla parte che era presentein udienza o doveva esservi presente e, dunque, la difesa del omissisavrebbe dovuto dolersi della nullitร hic et hinde, cioรจ in udienza, attesoche quella sede rappresentava, a norma dellโart. 157 c.p.c., comma 2, laprima difesa possibile di fronte alla notizia dellโatto del giudice nullo. Lamancata indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa fosse statoeffettivamente arrecato, la partecipazione alle operazioni di consulenzae la successiva critica alla perizia tecnica, anche con richiesta di rinnovodella medesima comportano la sanatoria allโattivitร processuale nulla.Nellโargomentare il proprio dictum, gli ermellini hanno rappresentatoquindi che le operazioni peritali ineriscono ad attivitร processuale e,pertanto, se il processo รจ soggetto alla sospensione feriale, il Giudicenel fissare i termini ex art. 195 c.p.c., non puรฒ non puรฒ farli ricadere nelperiodo di sospensione, salvo che le parti rinuncino ad avvalersi dellasospensione. Non puรฒ che concludersi, allora, per il riconoscimentodella natura indiscutibilmente processuale dei termini in questione, conconseguente loro sospensione nel periodo 1ยฐ agosto – 31 agosto, con tuttele relative conseguenze.