L’eventuale violazione dell’importante istituto implica possibili effetti di nullità relativa della consulenza.Le cause di nullità sostanziale della relazione, che pure possono assumere forme diverse, si riducono tutte a un unico fenotipo generale: la violazione del principio del contraddittorio (così Cass., sez. II, 20 dicembre 1994 n. 10971; Cass., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 1457; Cass., sez. lav., 7 luglio 2001, n. 9231).
Violazione che, tuttavia, deve essere accertata in concreto (Cass., sez. lav., 5 aprile 2001, n. 5093). La nullità, ovviamente, può essere anche parziale, cioè travolgere soltanto quella parte della relazione che si fondi su accertamenti nulli.
Le più frequenti cause di nullità, in tutto o in parte, della relazione peritale sono rappresentate:
- dall’omesso invito alle parti dell’avviso contenente la data e il luogo di inizio delle operazioni (Cass., sez. II, 28 novembre 2001, n. 15133);
- dalla valutazione, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa (Cass., sez. lav., 19 agosto 2002 n. 12231);
- dall’espletamento di indagini e, in generale, di compiti esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente (Cass., sez. II, 26 ottobre 1995, n. 1113; Cass., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5345; Cass., sez. III, 10 maggio 2001, n. 6502).